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Circolare Inps sui congedi per maternità nelle adozioni

E’ operativa la normativa introdotta nella legge finanziaria 2008 dal Ministro delle politiche per la famiglia, Rosy Bindi, per equiparare il trattamento dei genitori adottivi e affidatari a quello dei genitori naturali in materia di congedi di maternita’, paternita’ e parentali a prescindere dall’eta’ del bambino adottato o affidato.

Con la circolare n. 16 del 4 febbraio 2008, destinata ai datori di lavoro, l’INPS definisce le modalita’ di fruizione dei congedi. Finora era possibile avere il congedo di maternita’ retribuito solo per tre mesi e solo dopo l’avvenuta adozione. Con la nuova normativa, invece, e’ possibile avere il congedo per cinque mesi a prescindere dall’eta’ del minore adottato e di tre mesi nel caso dell’affido.

I congedi possono essere utilizzati anche prima dell’ingresso del bambino in Italia, nel caso delle adozioni internazionali, quando la coppia si reca all’estero per incontrare il minore per perfezionare le procedure adottive.

Altra novita’ riguarda l’eta’ del bambino per la fruizione dei congedi parentali: il limite di eta’ dei 12 anni e’ stato abolito.

La circolare chiarisce che in tutti i casi, adozione nazionale, internazionale e affido, le nuove disposizioni si applicano per i minori adottati dal primo gennaio 2008 e per quelli adottati nel 2007 per i quali pero’ non siano decorsi i cinque mesi dall’inizio dell’adozione o dell’affido.

Per quanto riguarda il congedo parentale, la novita’ e’ che i genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’eta’ del bambino nel momento dell’adozione o dell’affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore eta’.

Al padre lavoratore spetta il congedo di paternita’ (adozione nazionale, internazionale ed affido), alle stesse condizioni previste per la madre, per tutta la durata del congedo di maternita’ o per la parte residua, in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia anche solo parzialmente. Il padre lavoratore potra’ usufruire dei congedi anche in caso di decesso o infermita’ della madre e nei casi di abbandono o affidamento esclusivo.

(fonte Adozione oggi)

 


- Circolare Inps n. 16 del 4/2/2008
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