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Deducibilità delle donazioni a favore delle Onlus

L’articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (la c.d. “Più dai meno versi”), ha introdotto importanti modifiche in materia di deducibilità delle donazioni a favore delle Onlus.

Il comma 1 del suddetto articolo infatti dispone che le liberalita' in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

La legge prevede differenti disposizioni per quanto riguarda le liberalità in denaro e le liberalità in natura. Per quanto riguarda le donazioni in denaro viene previsto che, al fine di ottenerne la deducibilità, devono essere effettuate avvalendosi di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale e sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Più complessa è la disciplina per l'erogazione liberale di beni in natura. Ai fini della rilevazione dei limiti indicati dalla norma, si dovrà prendere in considerazione il valore normale del bene, come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

In sostanza per l’identificazione del valore normale del bene si dovrà fare riferimento al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili. In relazione alla particolare natura di determinati beni (es. opere d’arte, gioielli, ecc), ove non sia possibile desumerne il valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli eroganti potranno ricorrere alla stima di un perito.

In ogni caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, etc…), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.

Una importante modifica viene introdotta dal comma 2 del suddetto art. 14 che prevede che costituisce presupposto per l'applicazione delle deduzioni la tenuta, da parte della Onlus che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Il comma 4 prevede un sistema sanzionatorio che in caso di indebite deduzioni, operate in violazione dei presupposti di deducibilità, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

La circolare 39/e del 19/8/05 stabilisce che i presupposti di deducibilità possono essere di due tipi:
- soggettivo, consistente nell’appartenenza dei soggetti beneficiari delle erogazioni alle categorie di enti appartenenti al terzo settore espressamente indicate e, quindi, nell’osservanza da parte dei predetti beneficiari delle rispettive norme che disciplinano i requisiti qualificanti della categoria di appartenenza;
- oggettivo, derivante dal rispetto dei limiti quantitativi alla deducibilità dal reddito delle liberalità erogate.

La sanzione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 può variare dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta liquidata in base all’accertamento.

Qualora il soggetto erogatore esponga nella propria dichiarazione dei redditi deduzioni operate in violazione dei presupposti di deducibilità suddetti, la predetta sanzione amministrativa, per effetto della norma recata dal citato articolo 14, comma 4, è maggiorata del 200 per cento.

Il comma 5 inoltre prevede una responsabilità solidale tra il soggetto erogatore e la Onlus che beneficia delle donazioni ed i suoi amministratori, per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate nell’eventualità che si riscontri l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali che devono caratterizzare l’ente beneficiario dell’erogazione.

Ulteriori norme prevedono che restano in piedi tutte le vecchie agevolazioni previste a favore delle Onlus e che la deducibilità di cui al 1 comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

In pratica il soggetto erogatore che usufruisce delle deduzioni previste non potrà usufruire, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio delle Onlus, di deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre norme agevolative. Quindi lo stesso ha la facoltà di applicare, in alternativa, l’una o l’altra disposizione nel rispetto delle relative condizioni. In ogni caso la scelta effettuata deve rimanere ferma per tutto il periodo d’imposta.


 





- D. L. n. 35 del 14/03/05 - art. 14
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