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Modello EAS per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi

E’ stato approvato, con Provvedimento del 2/09/2009, il modello con le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi (art. 30 del d.l. n. 185).

Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.

In particolare, gli enti già esistenti alla data del 29 novembre 2008 devono presentare il modello entro il 15 dicembre 2009; gli enti, invece, che sono stati costituiti successivamente al 29 novembre 2008 devono presentare il modello entro sessanta giorni dalla data di costituzione, oppure entro il 15 dicembre 2009 se il periodo di sessanta giorni è scaduto prima di tale data.

Il modello è presentato all’Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati. In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello di cui al punto deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 (ossia il 29 novembre 2008) sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.

Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995. Sono parimenti esonerate dalla presentazione del modello le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali. L’onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

In considerazione delle significative novità emerse in seguito agli incontri tra l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia per le Onlus, i rappresentanti del Forum del Terzo settore e le rappresentanze delle Associazioni di categoria, nei prossimi giorni l’Amministrazione finanziaria pubblicherà un apposito documento di prassi con ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione del modello. In tale sede sarà precisato, tra l’altro, che anche le Onlus restano escluse dall’onere della comunicazione.

 


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