| Fondo di sostegno per le adozioni internazionali |
In data 11 agosto è stato pubblicato in G.U. il nuovo D.P.C.M. riguardante le modalità di presentazione delle domande per ottenere il rimborso per le spese sostenute per l'adozione internazionale, pubblicato insieme al D.P.C.M. che proroga per quest'anno il termine di presentazione delle domande dal 31 luglio al 30 novembre 2006.
Il decreto prevede che ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre rispettivamente degli anni 2005, 2006 e 2007, è concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in conformità alle disposizioni del presente decreto.
Il decreto prevede che i genitori adottivi devono presentare presentano entro il 31 luglio degli anni finanziari 2006, 2007 e 2008 (prorogato per quest'anno al 30 novembre), a mezzo raccomandata A/R, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali, Largo Chigi n.19, 00187 Roma –- utilizzando il Modello A allegato al presente decreto.
L’istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) copia dell’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
b) copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera l-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dall’ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi;
c) copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa/e all’anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso da cui si possa evincere l’ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;
d) nel caso in cui l’istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante la conformità della dichiarazione dei redditi allegata a quella che verrà trasmessa nei termini previsti dall’art.2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322 all’Agenzia delle Entrate;
e) nel caso in cui l’istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero, previste dall’art.1, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, attestante l’ammontare complessivo del reddito conseguito nell’anno antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso (Modello B allegato);
f) nel caso in cui l’adozione sia stata conclusa senza l’assistenza di un ente autorizzato, un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell’autorizzazione all’ingresso di cui alla lettera a);
g) nel caso in cui l’istante abbia usufruito di un contributo da parte di organi regionali o provinciali, copia del documento attestante l’ammontare del contributo ricevuto.
L’ammontare delle spese rimborsabili, con esclusione del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi, portate in deduzione ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è pari a:
a) il 50 % (fino ad un limite massimo di 6.000,00 euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro;
b) il 30 % (fino ad un limite massimo di 4.000,00 euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro.
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