| Nuove regole per i periodi di congedo per maternità e sui congedi parentali in caso di adozione |
L'articolo 54 della Finanziaria per il 2008, in via d'approvazione, prevede nuove regole per quanto riguarda i periodi di congedo per maternità ed i congedi parentali in caso di adozione o affidamento.
Il congedo di maternità spetta alle lavoratrici per un massimo di 5 mesi. In caso di adozioni nazionali il congedo deve essere fruito durante i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, mentre in caso di adozioni internazionali può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in casa, nel periodo di permanenza all'estero richiesto per incontrare il minore e per gli adempimenti legati alla procedura di adozione (il congedo può essere fruito anche nei primi 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia).
Può essere anche fruito dal padre se la lavoratrice rinuncia. La lavoratrice e il lavoratore che adottano un bambino se nel periodo di permanenza all'estero per l'adozione non usufruiscono del congedo di maternità hanno diritto al congedo non retribuito, senza diritto a indennità. L'ente autorizzato che cura la procedura di adozione deve certificare la durata di permanenza all'estero della lavoratrice o del lavoratore.
In caso di affidamento di un minore il congedo può essere fruito entro i primi 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi. Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione nazionale o internazionale e di affidamento. Può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità è dovuta, per il periodo massimo complessivo, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia.
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